Art. 159.
(Attività di ricerca e studio sulla esecuzione della pena e delle misure di sicurezza).

      1. Deve essere promossa l'attività di ricerca o studio sulla esecuzione della pena e delle misure di sicurezza, nonché delle misure alternative alle stesse al fine di verificare la loro efficacia e indicarne i possibili miglioramenti.
      2. Le università, gli enti e gli organismi che svolgono documentata attività di ricerca possono procedere alla elaborazione dei dati statistici raccolti dagli appositi servizi della amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni pubbliche, nonché effettuare ricerche in merito alle modalità di esecuzione della pena, delle misure di sicurezza e delle misure alternative alle stesse, anche in ordine alla ricaduta degli interessati nel reato.
      3. Le ricerche e gli studi possono comportare l'accesso alla documentazione giuridica di procedure archiviate e alla documentazione giudiziaria delle persone interessate, esistente presso il casellario giudiziale e le eventuali banche dati sulle pendenze giudiziarie. È altresì possibile

 

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l'accesso alla documentazione, anche informatica, esistente presso la amministrazione penitenziaria.
      4. Le ricerche e gli studi possono essere svolti mediante colloqui, anche registrati, con persone libere, recluse o sottoposte a misura alternativa.
      5. Le ricerche e gli studi devono assicurare l'anonimato dei casi gestiti. Essi sono svolti previo rilascio di dichiarazione liberatoria da parte degli interessati, se sono effettuati attraverso rilevazioni individuali; resta fermo l'impegno dell'anonimato.
      6. Le ricerche e gli studi sono autorizzati dall'ufficio giudiziario o amministrativo interessato. Per la amministrazione penitenziaria l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio studi e ricerche presso il dipartimento della amministrazione penitenziaria.