1. Deve essere promossa l'attività di ricerca o studio sulla esecuzione della pena e delle misure di sicurezza, nonché delle misure alternative alle stesse al fine di verificare la loro efficacia e indicarne i possibili miglioramenti.
2. Le università, gli enti e gli organismi che svolgono documentata attività di ricerca possono procedere alla elaborazione dei dati statistici raccolti dagli appositi servizi della amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni pubbliche, nonché effettuare ricerche in merito alle modalità di esecuzione della pena, delle misure di sicurezza e delle misure alternative alle stesse, anche in ordine alla ricaduta degli interessati nel reato.
3. Le ricerche e gli studi possono comportare l'accesso alla documentazione giuridica di procedure archiviate e alla documentazione giudiziaria delle persone interessate, esistente presso il casellario giudiziale e le eventuali banche dati sulle pendenze giudiziarie. È altresì possibile